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Le Regioni possono prevedere che il Comune, nel Prg, definisca i siti tecnologici dove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per la telefonia mobile rispondendo a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi.
Lo ha affermato la Corte Costituzionale (sentenza 17 marzo 2006 n. 103), sull’assunto che - nel dettare una norma di tal fatta - la Regione ha semplicemente esercitato la propria competenza legislativa (ex articolo 8 legge 22 febbraio 2001, n. 36 - legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) che ricomprende la determinazione dei criteri localizzativi e degli standard urbanistici afferenti all’uso del proprio territorio, purché siano rispettate le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e purché i criteri in questione non siano, nel merito, "tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli stessi impianti".
(Alessandro Radrizzani)
documenti di riferimento
area normativa>Elettrosmog>Documentazione Complementare>
Sentenza Corte Costituzionale 17 marzo 2006, n. 103
Inquinamento elettromagnetico - Competenza legislativa dello Stato - Riguarda la fissazione delle soglie di esposizione - Competenza legislativa delle Regioni - Riguarda la disciplina dell’uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti di comunicazione - Limiti - Individuazione
area normativa>Elettrosmog>Commenti e Sintesi>
Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, le competenze regionali secondo la Corte Costituzionale
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